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Regolamento Cascate Acquafraggia

Bollettino Ufficiale 

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Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 25 maggio 2021 

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI 

D.g.r. 17 maggio 2021 - n. XI/4711 

Approvazione del regolamento per la gestione del monumento  naturale «Cascate dell’Acquafraggia», in comune di Piuro 

LA GIUNTA REGIONALE 

Viste: 

  • la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regiona le delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la  gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali  nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», in particolare l’art. 24 «Monumenti naturali» e l’art.  37 «Biotopi, e geotopi individuati ex l.r. 27 luglio 1977, n. 33»  che istituisce le riserve e i monumenti naturali di cui all’allegato A della legge, tra cui il Monumento naturale «Cascate  dell’Acquafraggia» in comune di Piuro (SO); 
  • la deliberazione di Giunta regionale 22 maggio 1984, n. 3/38947 «Monumento naturale Cascate dell’Acquafrag gia – Determinazioni relative al comma 3 dell’art. 24 deLLA  L.R. 86/83» che stabilisce la delimitazione dell’area protetta,  comprensiva della relativa area di rispetto, le finalità, consistenti nella tutela delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area e nel controllo della fruizione del territorio a  fini scientifici e didattico-ricreativi, nonché il regime di tutela,  le attività consentite e individua nella Comunità Montana  della Valchiavenna l’Ente gestore del Monumento naturale; 

Preso atto che la suddetta d.g.r. 22 maggio 1984, n. 3/38947  stabilisce, al punto 3 b), che l’Ente gestore adotti un regolamento per la gestione del Monumento naturale e lo trasmetta alla Giunta regionale per la sua approvazione; 

Considerato che: 

  • in data 14 dicembre 2020, con deliberazione dell’Assemblea n.  27, la Comunità Montana della Valchiavenna, in  qualità di Ente gestore del Monumento naturale «Cascate  dell’Acquafraggia», ha adottato il regolamento per la gestione del monumento; 
  • in data 4 marzo 2021, con nota dell’Ente gestore, prot. A1.2021.0129468, è stato trasmesso, in allegato, alla U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di Bonifica, D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, il suddetto regolamento adottato, con la relativa istanza di approvazione; 
  • in data 22 marzo 2021, con prot. M1.2021.0051462, la U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di Bonifica ha informato l’Ente gestore circa l’avvio dell’istruttoria di approvazione; 

Verificati da parte della U.O. Parchi, Aree protette e Consor zi di Bonifica i contenuti della proposta di regolamento, sentiti i tecnici della Comunità Montana, della Provincia di Sondrio e di altri uffici regionali per specifici approfondimenti, in particolare rispetto agli atti di programmazione e pianificazione regionale, alle disposizioni di legge in materia e alla disciplina cui è soggetto il Monumento naturale, ai sensi della d.g.r. 22 maggio 1984, n. 3/38947; 

Rilevata la necessità di apportare modifiche alla proposta di regolamento volte, in particolare, ad eliminare disposizioni riferite a materie che esulano dalle competenze attribuite all’Ente  gestore dalla l.r. 86/83, al fine di circoscriverle unicamente al rispetto delle finalità di tutela ambientale e paesaggistica e alla  disciplina delle modalità di fruizione, di cui alla delibera istitutiva del Monumento naturale, come riportato nella relazione istrutto ria, agli atti; 

Ritenuto di procedere all’approvazione del regolamento per la gestione del Monumento naturale «Cascate dell’Acqua fraggia», di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale  della presente deliberazione, così come modificato a seguito  dell’istruttoria; 

Ritenuto di demandare, a cura dell’Ente gestore, la pubblica zione del regolamento sul proprio sito web, al fine di consentire  una più ampia consultazione da parte dei soggetti interessati; 

Visto il risultato atteso del PRS TER 0905.210 Tutela, pianificazio ne e fruibilità delle aree protette regionali e delle connessioni  con gli spazi rurali e urbani; 

All’unanimità dei voti espressi ai sensi di legge; 

DELIBERA 

Recepite le premesse, 

1. di approvare il regolamento per la gestione del Monumento  naturale «Cascate dell’Acquafraggia», di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo  dell’allegato 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

3. di demandare all’Ente gestore del Monumento naturale  «Cascate dell’Acquafraggia» la pubblicazione sul proprio sito  web del regolamento di cui a punto 1. 

 Il segretario: Enrico Gasparini 

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– 10 – Bollettino Ufficiale Allegato 1 

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL MONUMENTO NATURALE “CASCATE  DELL’ACQUAFRAGGIA”, IN COMUNE DI PIURO 

Articolo 1 - Finalità 

1. Il monumento naturale "Cascate dell'Acquafraggia" ubicato in comune di Piuro, istituito ai sensi della L.R. 30/11/1983 n. 86 e della deliberazione della Giunta regionale del  22/05/1984 n. 3/38947, e individuato nella planimetria in scala 1:2000 allegata alla suddetta deliberazione, è costituito dall’area del Monumento naturale e dalla relativa  area di rispetto. 

2. Il monumento naturale ha la finalità di: 

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area; 

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico ricreativi. 

3. Il presente regolamento è finalizzato alla gestione della suddetta area protetta, ai sensi  del punto 3, lettera b) della deliberazione di Giunta regionale del 22/05/1984 n.  3/38947. 

Articolo 2 - Gestione 

1. La funzione di Ente gestore del Monumento naturale è esercitata dalla Comunità montana della Valchiavenna, denominata di seguito Ente gestore, tramite i suoi organi  istituzionali e secondo le rispettive competenze stabilite dallo Statuto. 

Articolo 3 - Pianificazione 

1. L’Ente gestore provvede alle opere di conservazione, valorizzazione e ripristino  mediante programmi pluriennali di gestione, con particolare riferimento agli aspetti di  educazione ed informazione ambientale, predisposti sulla base di studi naturalistici  dell’area, comprendenti gli aspetti idrogeologici, geomorfologici, topografici e botanici. 

Detti programmi pluriennali sono adottati dall’Assemblea della Comunità montana e  trasmessi per l’approvazione alla Giunta regionale. 

2. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela, l’area può essere acquisita dall’Ente  gestore, anche in applicazione della legislazione vigente, in materia di espropri. 3. L’Ente gestore provvede ad indicare i confini del monumento naturale con apposite  tabelle segnaletiche, aventi le caratteristiche stabilite dalle disposizioni regionali.

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Articolo 4 - Regime di tutela – Norme generali 

1. Ai sensi della D.G.R. 22 maggio 1984, n. 3/38947, nell'area del Monumento naturale è  vietato: 

1) realizzare edifici; 

2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico; 

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto nei programmi di  gestione; 

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle  esistenti; 

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini  modifiche sostanziali della morfologia del suolo; 

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto  salvo quanto previsto dai programmi di gestione, direttamente eseguito dall'Ente  gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato; 

7) mutare la destinazione a bosco dei suoli; 

8) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'Ente gestore ai sensi della L.R. 5  dicembre 2008, n. 31; 

9) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale,  ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal  programma pluriennale di cui all’art. 3 e direttamente eseguito dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31; 

10) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché siepi arboree ed  arbustive lungo il margine di strade, corsi d'acqua o coltivi, se non autorizzati  dall'Ente gestore; 

11) costruire recinzioni fisse delle proprietà, se non siepi a verde con specie tipiche  della zona; 

12) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive,  effettuare il campeggio; 

13) costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma  controllata; 

14) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli  occorrenti all’attività agricola o forestale; 

15) uscire dai sentieri battuti appositamente segnalati;

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16) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi o altre deroghe ai divieti non  autorizzati dall'Ente gestore; 

17) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti  alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità del monumento  naturale. 

2. Nell’area di rispetto del Monumento naturale sono vietate le opere, gli interventi e le  attività di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16) e 17) elencati al comma 1. 

Articolo 5 - Norme specifiche per la fruizione 

1) Il Monumento naturale è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall’Ente gestore sentito il comune di Piuro. L’Ente gestore si riserva la possibilità di applicare il pagamento di un biglietto di ingresso, come specificato al successivo art. 6. 

2) Nell'area del Monumento naturale è consentito l'ingresso ai soli pedoni lungo i sentieri segnalati. Le biciclette, monopattini o altri mezzi vanno condotti a mano.

3) Nel Monumento naturale e nella relativa area di rispetto, l'uso degli impianti e delle attrezzature deve avvenire nel rispetto della loro destinazione d'uso e delle finalità  dell’area protetta. 

4) Nell'area del Monumento naturale e nella relativa area di rispetto dovrà essere  mantenuto un comportamento civile e rispettoso verso l'ambiente naturale. È vietato  salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo. 

5) È fatto assoluto divieto catturare, molestare o sopprimere gli animali, circolare nel  Monumento naturale e nella relativa area di rispetto con armi e strumenti da caccia o da pesca, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi. 

6) È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sulle cancellate e/o  recinzioni e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette  strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall’Ente gestore. 

7) È vietato a chiunque occupare le aree e i sentieri del Monumento naturale e della  relativa area di rispetto, o dislocarvi qualsiasi oggetto, tra cui, a titolo  esemplificativo, attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o  panchine ed altro.

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8) È vietato accendere fuochi di qualsiasi genere e gettare fiammiferi, mozziconi o altri  oggetti che possano provocare incendi. 

9) È vietato gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno  essere depositati negli appositi contenitori della raccolta differenziata. 10) In coerenza con il divieto di cui al punto 12) del precedente art. 4, comma 1, e a maggiore specificazione, sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità  in genere, anche con volantinaggio e/o propaganda sonora. 

11) Per la disponibilità e l'uso di aree e strutture, per manifestazioni diverse da quelle  dell’articolo 4, comma 1, punto 12), sono necessarie apposite autorizzazioni da  rilasciarsi da parte dell’Ente gestore, che potrà esigere il pagamento, o l'eventuale  rimborso spese, di canone di disponibilità o di impiego dell'area e degli impianti  esistenti, nonché l'osservanza di prescrizioni che saranno disposte per la  salvaguardia dell’area protetta. 

12) L'accesso con cani al Monumento naturale e alla relativa area di rispetto è  ammesso con guinzaglio fisso. È fatto obbligo per tutti essere muniti di idonea  attrezzatura per la raccolta degli escrementi. 

Articolo 6 - Disposizioni per il controllo degli accessi 

1. L’Ente gestore si riserva di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di  videosorveglianza e/o telesoccorso, per il controllo e l'accesso all’area protetta. 2. L'Ente gestore può applicare il pagamento di un biglietto d'ingresso anche  limitatamente ad alcuni giorni dell'anno, volto al contenimento del flusso turistico e alla  copertura dei costi di manutenzione del Monumento naturale oppure per la copertura  economica delle spese relative al controllo da parte degli addetti. La gratuità  dell’ingresso va garantita alle categorie che saranno stabilite dall’Ente gestore. L’eventuale costo del biglietto viene deliberato dall'Ente gestore sentito il Comune di  Piuro. 

Articolo 7 - Vigilanza e sanzioni 

1. L’ Ente gestore, esercita la vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di  cui al presente regolamento tramite proprio personale a ciò preposto o previe  specifiche intese, con il Comune di Piuro, il servizio di polizia associata "Chiavenna ed  Uniti”, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) - "Carabinieri 

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Forestali" dell'Arma dei Carabinieri, nonché altri organi di Polizia e/o vigilanza previsti  dalla legge o regolamenti, singolarmente o in collaborazione fra loro. 

2. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo sopra indicati, potranno dare  prescrizioni ai fruitori del monumento naturale pubblico sul comportamento da tenere,  sino alla disposizione di allontanamento dal luogo soggetto alla disciplina del presente  regolamento. 

3. Ai soggetti di cui al comma precedente compete l'accertamento delle trasgressioni, ai  sensi delle vigenti leggi. 

4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e al  risarcimento dell’eventuale danno patrimoniale e/o ambientale arrecato. 

5. La competenza all’irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme del  presente regolamento spetta all’Ente gestore del Monumento o, in alternativa, al  Comune di Piuro, a seguito di accordi, tra enti o sulla base di un servizio associato di  funzioni, ai sensi delle vigenti norme in materia. 

6. Il soggetto competente provvede all’irrogazione della sanzione ai sensi della L. 689/81 e degli articoli 27, 28, 29 e 30 della L.R. 30/11/1983 n. 86. 

7. I proventi delle sanzioni spettano all’Ente gestore del Monumento ai sensi dell’articolo  31, comma 4, della L.R. 86/83. 

Articolo 8 – Finanziamenti 

1. L'Ente gestore provvede alla realizzazione dei programmi pluriennali di cui al  precedente articolo 3 e della gestione monumento naturale, mediante piani stralcio  annuali finanziati con i contributi assegnati dalla Regione Lombardia in base ai piani di  riparto annuali, previsti dall’articolo 40 della L.R. n. 86/83, da altre leggi regionali,  nonché con risorse proprie o altri finanziamenti. 

Articolo 9 - Norme finali 

1. Il presente regolamento di gestione viene adottato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità montana della Valchiavenna, ed entra in vigore dopo l'approvazione  dello stesso da parte della Giunta regionale.

 

 

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